Regolamento interno

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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato (Det. Dir. N. 134 del 23.4.2001) – C.F. 90016860018
Via Giovanni XXIII, 8 – 10023 CHIERI
www.aiutiamoliasorridere.it

REGOLAMENTO INTERNO

 

Art. 1 – Scopi e finalità dei progetti di accoglienza
I progetti di accoglienza dei minori, obiettivo primario dell’Associazione, vengono avviati
esclusivamente al fine di offrire una valida ospitalità terapeutica tendente a favorire
l’abbattimento della radioattività assimilata.
Non sono perseguibili altri scopi al di fuori dell’aiuto umanitario e sono comunque da escludere tutte le forme di affidamento o adozione internazionale, assolutamente non compatibili con le finalità dell’Associazione.
Tutti i soci, con la fattiva collaborazione delle rispettive famiglie, si impegnano a perseguire
gli scopi sopra indicati oltre a quelli di cui all’art. 3 dello Statuto dell’Associazione.
L’Associazione può altresì favorire, compatibilmente con le normative vigenti, eventuali iniziative delle singole famiglie finalizzate ad una ospitalità specifica per motivi di studio.

Art. 2 – Periodi di svolgimento dei progetti di accoglienza
I periodi di accoglienza temporanea saranno compatibili con quanto stabilito dalle normative che regolano i progetti di accoglienza temporanea in Italia e nei paesi di provenienza
dei minori.
In linea di massima l’Associazione predilige l’accoglienza nei periodi non scolastici estivi e
durante il periodo delle feste natalizie di fine anno, nel rispetto comunque del limite massimo di soggiorno complessivo previsto dalle normative in vigore.

Art. 3 – Minori coinvolti nei progetti di accoglienza
L’ospitalità si rivolge a tutti i minori, indipendentemente dal loro status giuridico (con famiglia, sotto tutela, provenienti da orfanotrofio), senza distinzioni di razza, religione e condizione sociale.
L’età dei minori accolti è quella stabilità dalle normative italiane e del paese di provenienza
che regolano i progetti di accoglienza.
In caso di prima accoglienza l’età del minore ospitato non dovrà preferibilmente superare i
12 anni. Tale limite non si applica in caso di prima accoglienza di fratello o sorella o comunque parente di un minore straniero già accolto nello stesso nucleo familiare italiano.

Art. 4 – Continuità dei rapporti tra famiglie accoglienti e minori
L’Associazione, soprattutto al fine di raggiungere gli scopi di cui all’art. 3 comma 1 lettere
b) e c) dello Statuto intende:
– agevolare e consolidare la socializzazione
– garantire un adeguato e costruttivo scambio culturale
– garantire la continuità affettiva e relazionale
– evitare lo stress psicologico del bambino e della famiglia stessa
– agevolare l’adattamento ai costumi e al modo di vita di minori e famiglie accoglienti
e a tal fine predilige il rientro del minore in Italia, per il maggior numero di anni possibili,
presso la stessa famiglia.
Ogni minore può quindi ritornare presso la stessa famiglia nei progetti successivi, a meno
che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore. In tali particolari casi
l’Associazione si adopera, per quanto possibile, al fine di inserire il minore presso altra famiglia.

Art. 5 – Spese per i progetti di accoglienza
Tutte le spese di gestione dei progetti di accoglienza sia in Italia che all’estero sono a
completo carico dell’Associazione. Fanno eccezione le spese relative al rilascio del passaporto del minore e dei documenti necessari all’espatrio, che devono, di norma, essere
sostenute dai titolari della patria potestà dei minori. In caso di particolari difficoltà organizzative, sentito il parere dell’Associazione referente o dei propri referenti in Belarus, l’Associazione può farsi carico di dare il proprio sostegno, anche economico, nella predisposizione di tali documenti.
Il viaggio, il vitto e l’alloggio, i rimborsi spese e le altre spese accessorie relative agli accompagnatori, fanno parte dei costi di gestione dei progetti. L’importo del rimborso forfetario a titolo di piccole spese spettante agli accompagnatori, è stabilito, per ogni progetto, dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 6 – Referenti in Belarus per i progetti di accoglienza e umanitari
L’Associazione, al di là del contratto di collaborazione con l’Associazione Referente “Insieme per un futuro migliore” di Minsk, può individuare propri referenti in loco e costituire
un proprio nucleo di collaboratori locali che agiscono in stretto contatto con l’Associazione
stessa per meglio garantire l’efficace gestione dei progetti di accoglienza e delle altre attività di cooperazione.
La scelta di tali referenti spetta al Consiglio Direttivo previa valutazione da effettuarsi da
parte del Presidente o di altre persone delegate a tale scopo dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 7 – Spirito e motivazioni delle famiglie
La famiglia ospitante aderisce alle iniziative di accoglienza con spirito solidaristico ed al fine di raggiungere gli scopi e le finalità degli stessi.
Ciascuna famiglia deve offrire adeguata disponibilità ad affrontare eventualmente le difficoltà di comunicazione, di cultura ed i problemi di salute del minore.

La famiglia ospitante affronta l’esperienza con la massima attenzione e coerenza, al fine di
non provocare disagi emotivi, shock psicologici, individualismo e assistenzialismo inopportuno nei confronti del minore ospite.
L’adesione ai progetti di accoglienza presuppone sempre massimo rispetto e comprensione delle differenti realtà di vita, costume, tradizione e cultura, esistenti fra paese di provenienza e paese di accoglienza.

Art. 8 – Tipologia delle famiglie
Non vi sono limiti di età, sesso, religione, status sociale o di componenti del nucleo famigliare, a condizione che non vengano a mancare le prerogative che garantiscano al minore ospitato il beneficio di una necessaria serenità.

Art. 9 – Ammissione delle famiglie
La richiesta di ammissione ai progetti di accoglienza da parte delle famiglie è soggetta a
verifica da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione che potrà respingere la richiesta
nel caso in cui la famiglia non sia giudicata idonea.
Successivamente, l’ammissione sarà ulteriormente subordinata al nullaosta delle autorità
competenti.
L’ammissione delle famiglie è altresì regolata dall’art. 5 dello statuto.
Le famiglie accoglienti, con la semplice presentazione della richiesta di adesione ai progetti di accoglienza, dichiarano:
– di non trovarsi in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo sconsigliabile l’ospitalità dei minori;
– di disporre di abitazione idonea ad evitare situazioni di promiscuità tra soggetti
(compresi i propri figli o altri parenti) di sesso diverso;
– di essere consapevoli che i minori ospitati non versano in stato di abbandono, in
quanto costantemente tutelati dalle autorità del proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche.
Le famiglie accoglienti si impegnano formalmente ad accettare e garantire il rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti in Italia e nei paesi di origine dei minori.
Le famiglie accoglienti consentono l’elaborazione e la gestione dei propri dati personali,
compresi gli eventuali “dati sensibili” e “giudiziari”, al fine dell’espletamento da parte
dell’Associazione delle procedure necessarie per l’organizzazione delle iniziative di accoglienza.
I dati personali acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione, anche eventualmente in formato e con modalità “elettroniche”, agli Enti Pubblici e/o Privati coinvolti nel procedimento
relativo alle iniziative di accoglienza (Questura – Comitato per la tutela dei Minori Stranieri– Altre autorità italiane e bielorusse – Associazione bielorussa referente), secondo quanto stabilito dalle norme vigenti nonché dallo Statuto e dal presente Regolamento. I dati
personali, con esclusione di dati sensibili o giudiziari, possono altresì essere diffusi ai partecipanti alle varie attività o iniziative organizzate dall’Associazione stessa.
Sono garantiti tutti i diritti previsti dal D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.e i.

Art. 10 – Indicazioni da parte delle famiglie per la scelta dei minori
Le famiglie accoglienti, al momento della richiesta di adesione ai progetti di accoglienza,
possono dare indicazioni circa il sesso e l’età del minore che intendono ospitare (nei limiti
del presente regolamento e delle norme vigenti) al solo fine di facilitarne l’inserimento nel
nucleo familiare durante il periodo di soggiorno temporaneo (in considerazione della presenza di altri figli, nipoti, altri bambini vicini di casa, ecc.…)

Art. 11 – Preparazione delle famiglie
L’associazione organizza attività di preparazione all’accoglienza, svolte eventualmente
con il contributo di psicologi, pedagogisti, mediatori culturali, operatori dell’Associazione,
consistenti in riunioni e incontri formativi e informativi rivolti ai nuclei familiari. La partecipazione a tali iniziative è obbligatoria per i nuclei familiari alla prima esperienza di ospitalità temporanea.
Ogni famiglia ha comunque l’obbligo di partecipare agli incontri organizzativi, formativi e
informativi propedeutici all’accoglienza, con la presenza di almeno di un familiare.
L’assenza a tali incontri, potrà essere motivo ostativo per l’accoglienza temporanea del
minore e portare all’esclusione del nucleo familiare dal progetto.

Art. 12 – Responsabilità delle famiglie
Il capofamiglia al quale viene assegnato il minore ne è responsabile durante tutta la durata
del soggiorno e dovrà garantire, oltre al rispetto delle norme, comprese quelle stabilite
dall’Associazione in quanto norme che hanno consentito l’approvazione dei progetti di accoglienza, il rientro dello stesso nella data stabilita o, su richiesta motivata
dell’Associazione, anche prima di tale termine.
Qualsiasi violazione delle norme verrà denunciata alle autorità competenti e perseguita nei
termini di legge.

Art. 13 – Altri obblighi e diritti delle famiglie
Ogni famiglia che aderisce al programma di ospitalità è tenuta, oltre al versamento del
contributo indicato preventivamente dall’Associazione, a garantire vestiario, vitto e alloggio
per tutta la durata del soggiorno al minore accolto.
Le famiglie hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque previa
approvazione preventiva del Consiglio Direttivo, al rimborso di spese straordinarie sostenute per i minori.
Le famiglie accoglienti si impegnano a consentire ai minori accolti di telefonare in patria al
momento dell’arrivo e successivamente con intervalli massimi di 10 giorni.

Art. 14 – Controlli e verifiche nel corso dell’accoglienza
Allo scopo di garantire sempre e comunque la sicurezza del minore ospitato, le famiglie
dovranno garantire il massimo della trasparenza e disponibilità in modo da facilitare le attività di controllo e verifica da parte dei responsabili dell’Associazione, degli accompagnatori
nonché delle autorità competenti che si occupano di vigilare sulla corretta ed effettiva applicazione dello statuto, del presente regolamento e delle norme che sovrintendono ai progetti di accoglienza.
In particolare, le famiglie devono garantire l’accesso alle loro abitazioni e il contatto diretto
con i minori ospitati da parte di:

– accompagnatori stranieri,
– presidente dell’Associazione,
– altri responsabili e operatori dei progetti,
– funzionari di autorità ed organi competenti, compresi i funzionari dell’Ambasciata
bielorussa in Italia.
Le famiglie sono tenute a fornire le informazioni richieste eventualmente anche attraverso
colloqui telefonici.
Le suddette attività di controllo e verifica, così come quelle di assistenza da parte degli accompagnatori, vengono svolte, di norma, con i seguenti mezzi:
– per via telefonica,
– mediante visite domiciliari presso le famiglie accoglienti, eventualmente anche senza preavviso,
– negli incontri con i minori durante le iniziative a carattere ricreativo, sociale, culturale programmati nel corso dell’accoglienza,
– mediante brevi soggiorni presso la famiglia accogliente, se ritenuti necessari.
In tutte queste attività gli accompagnatori possono contare sulla fattiva collaborazione
dell’Associazione.

Art. 15 – Possibilità di revoca dell’accoglienza
Le famiglie accoglienti sono consapevoli che l’Associazione, nell’esclusivo interesse del
minore, può decidere, in caso di gravi e comprovati motivi, la revoca dell’ospitalità e
l’allontanamento del minore dalla famiglia accogliente anche prima della scadenza del
soggiorno previsto.

Art. 16 – Rientro obbligatorio in patria dei minori
Le famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro in patria del minore, al termine del
periodo di soggiorno, è un obbligo tassativo non derogabile. L’Associazione ha facoltà di
svolgere le attività ritenute opportune al fine di prevenire eventuali inosservanze di tale disposizione.

Art. 17 – Iniziative e attività durante l’accoglienza
Fanno parte integrante dei Progetti di Accoglienza, e sono inserite in un apposito programma che viene consegnato alle famiglie, tutte le attività ed iniziative a carattere sociale, culturale e ricreative finalizzate ad evitare l’isolamento dei minori ed a migliorare la qualità del loro soggiorno.
La partecipazione a tali iniziative è da considerarsi fondamentale e le famiglie accoglienti
sono tenute a garantire il più possibile la presenza dei minori.
Le famiglie sono altresì tenute a collaborare e a prodigarsi attivamente per la loro riuscita.
La totale assenza ingiustificata dalle stesse è considerata riprovevole.

Art. 18 – Compiti dell’Associazione e delle famiglie accoglienti
E’ compito comune dell’Associazione e delle famiglie accoglienti:

– garantire la tutela dei minori partecipanti ai programmi di accoglienza allo scopo di
evitare abusi e prevenire forme di sofferenza fisica o psicologica nei loro confronti,
– salvaguardare i minori da possibili influssi negativi esercitati dai media (visione di
scene televisive violente e/o scioccanti, logica consumistica, ecc.),
– evitare il crearsi di aspettative diverse dallo scopo del progetto,
– garantire al minore le proprie libertà culturali e religiose,
– garantire la necessaria assistenza sanitaria ai minori informando sempre e comunque gli accompagnatori, l’Associazione e le preposte autorità dei paesi di provenienza dei minori,
– promuovere le iniziative di accoglienza nell’ambito del proprio territorio (conferenze,
riunioni, distribuzione di materiale informativo, ecc.),
– organizzare e/o partecipare a raccolte di fondi, richieste di contributi ad Enti e Ditte,
nella più ampia trasparenza e nel rispetto delle leggi e dello statuto.
Gli accompagnatori, il Presidente, i responsabili dell’Associazione sono costantemente a
disposizione delle famiglie ospitanti per qualsiasi necessità.

Art. 19 – Le assicurazioni per i progetti di accoglienza
L’Associazione provvede a stipulare idonee polizze assicurative a favore dei minori e degli
accompagnatori stranieri per l’intera durata del soggiorno.
Tali polizze, normalmente per “assistenza alla persona e rimborso spese mediche”, “responsabilità civile” e “infortuni” saranno aggiornate ogni anno.
Le famiglie sono tenute a prendere visione delle polizze con particolare riguardo alle eventuali clausole di esclusione.

Art. 20 – Modalità operative per l’affidamento dei minori
L’affidamento dei minori alle famiglie accoglienti avviene immediatamente dopo il loro arrivo in locali idonei allo scopo.
Per i bambini alla prima accoglienza l’affidamento del bambino è preceduto da una breve
consultazione tra famiglia e adulto accompagnatore straniero al fine di informare la famiglia circa la presenza di eventuali patologie mediche e necessità particolari conosciute o
che emergano dalla consultazione del certificato medico e/o altri documenti che di solito
accompagnano il minore. Tale consultazione può riguardare anche i bambini già ospitati in
precedenza per fatti nuovi intervenuti.
L’Associazione si adopera, per quanto possibile, al fine di comunicare preventivamente le
patologie mediche di particolare entità.
Al momento dell’arrivo del minore, la famiglia ospitante firma la scheda di presa responsabilità e riceve i documenti previsti all’articolo 21 del presente regolamento.

Art. 21 – Documentazione da consegnare alle famiglie
Al momento dell’affidamento del bambino alla famiglia accogliente, vengono, di norma,
consegnati i seguenti documenti:
– Dichiarazione dell’Associazione, firmata dal Presidente, nella quale vengono riportate le generalità del minore (cognome, nome, data di nascita, numero di passapor-
to), le generalità della famiglia accogliente, la sigla COMIN del Progetto di Accoglienza e il periodo del soggiorno. I passaporti dei minori vengono normalmente
trattenuti dall’Associazione o dagli accompagnatori.
– Comunicazione contenente i nominativi, gli indirizzi e i recapiti telefonici di tutti gli
accompagnatori. Inoltre viene indicato luogo, data e orario previsti per il rientro in
patria dei minori (salvo eventuali cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati dall’Associazione).
– Comunicazione di tutte le iniziative a carattere sociale, ricreativo e culturale previste
durante il soggiorno, alle quali i minori potranno partecipare con o senza le famiglie
accoglienti, a seconda della natura dell’iniziativa.

Art. 22 – Gli accompagnatori dei minori
I minori ospitati sono accompagnati da adulti accompagnatori con un rapporto numerico
stabilito dalle normative italiane e straniere che regolano tali progetti. Essi svolgono una
importante funzione di supporto alle famiglie e partecipano attivamente alla realizzazione
delle iniziative a carattere ricreativo e sociale previste durante l’accoglienza.
Al fine di agevolarne la reperibilità ogni accompagnatore è dotato di telefono cellulare.
La gestione e il coordinamento di tali accompagnatori è svolta direttamente
dall’Associazione. Le famiglie accoglienti non possono interferire nei rapporti fra Associazione e accompagnatori stranieri.
Il direttivo dell’Associazione può individuare, fra gli accompagnatori, una o più figure ricoprenti il ruolo di coordinatori.
Gli accompagnatori e gli eventuali coordinatori rispondono in via gerarchica al Presidente
dell’Associazione.

Art. 23 – Spostamenti delle famiglie nel corso dell’accoglienza
Nel caso di spostamento fuori dalla residenza dichiarata, la famiglia accogliente deve dare
comunicazione preventiva all’Associazione.
In prossimità delle date di rientro dei minori in patria tutte le famiglie devono essere facilmente rintracciabili qualora, per motivi improvvisi, date e orari del rientro in patria dovessero variare. È pertanto consigliabile che il rientro da eventuali periodi di vacanza distanti dal
luogo di residenza avvenga con largo anticipo rispetto alla data di rientro dei minori in patria.
Alle famiglie alla prima esperienza di accoglienza, intesa anche come nuovo abbinamento
minore-famiglia, è assolutamente raccomandato di limitare i propri spostamenti nel periodo
iniziale dell’accoglienza al fine di mantenere il più possibile il contatto con gli accompagnatori.
L’Associazione provvede, di norma e compatibilmente con le norme vigenti, a redigere i
progetti in modo che sia prevista la possibilità di recarsi all’estero (esclusivamente nei paesi dell’area Shengen) con i minori. Le famiglie che intendono usufruire di tale possibilità
sono in ogni caso tenute a richiedere apposita autorizzazione all’Associazione indicando
con precisione date e luoghi. Sono comunque a carico delle famiglie le eventuali integrazioni alle polizze assicurative. L’espatrio è comunque sempre subordinato a tale autorizzazione.

Art. 24 – Problematiche sanitarie relative ai minori accolti
Per qualunque problema sanitario la famiglia accogliente, tenendo ovviamente presente la
prioritaria necessità di tutelare la salute del minore, deve dare comunicazione
all’Associazione.
Tranne nei casi di estrema necessità, il governo bielorusso vieta prelievi di sangue, anestesie totali e locali e qualsiasi altra azione invasiva sul minore non autorizzata dai genitori/tutori. Pertanto è possibile sottoporre i minori ad esami, analisi o trattamenti solo se muniti di richiesta scritta firmata dai genitori/tutori e autenticata da un notaio (anche in cirillico).
In ogni caso qualsiasi iniziativa in tal senso deve essere concordata con l’Associazione e
gli accompagnatori.
In caso di visita medica ordinaria o d’urgenza presso un pronto soccorso, gli accompagnatori sono a completa disposizione delle famiglie accoglienti per fornire supporto linguistico
e psicologico.

Art. 25 – Obbligo di segnalazione delle problematiche che insorgono nel corso
dell’accoglienza
Le famiglie accoglienti devono segnalare all’Associazione e agli accompagnatori qualunque problematica sorgesse durante il soggiorno dei minori e si impegnano, in caso di difficoltà di ambientamento o di altro genere del minore accolto, o comunque se ciò sia ritenuto necessario, ad ospitare un accompagnatore per un breve periodo.
In ogni caso, anche in assenza di particolari problemi, le famiglie accoglienti devono telefonare almeno una volta ogni due settimane di soggiorno all’accompagnatore di riferimento.

Art. 26 – Esonero di responsabilità
L’Associazione è esonerata da ogni responsabilità nel caso di anticipi o ritardi rispetto alle
date stabilite dell’arrivo o della partenza dei minori accolti.

Art. 27 – Rapporti tra famiglie italiane e famiglie bielorusse
L’eventuale rapporto, normalmente proficuo, che viene a instaurarsi tra le famiglie di origine e quelle italiane e che esula, in linea di massima, dalle competenze dell’Associazione
deve comunque essere sempre improntato a principi di reciproca correttezza.
Alle famiglie italiane si raccomanda pertanto di non aderire a richieste di denaro che, con il
tempo, potrebbero rivelarsi deleterie per le stesse famiglie bielorusse. L’abitudine a queste
“sovvenzioni”, oltre a danneggiare tutte le famiglie che svolgono attività di accoglienza,
crea seri problemi alla stessa famiglia che li riceve, con la perdita dei consueti stimoli a
“cavarsela da sola”.
Sono invece assolutamente auspicabili quelle forme di aiuto ai minori ed alle famiglie bielorusse che, passando necessariamente attraverso una più approfondita conoscenza della
situazione del minore e/o della famiglia bielorussa, siano basate su progetti, anche di singole famiglie, che intendano perseguire un miglioramento globale ed effettivo della condizione di vita degli stessi, senza trascurare quegli aspetti educativi e formativi che realmente possono rivelarsi determinanti per il loro futuro.

Art. 28 – Norme finali
Per qualsiasi altra norma o regola non citata nel presente regolamento si fa riferimento allo
Statuto dell’Associazione, ad eventuali altre disposizioni approvate dall’Assemblea dei Soci, nonché alle norme legislative vigenti.

Art. 29 – Entrata in vigore ed abrogazione di norme precedenti
Il presente “Regolamento Interno” entra in vigore con l’approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci. Da tale momento è abrogato il precedente regolamento approvato il 30 marzo 2001.

IL PRESENTE “REGOLAMENTO INTERNO” È STATO APPROVATO
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 14 marzo 2008
IL PRESIDENTE
(Arnaldo CORIO)